Art. 4.

      1. Gli istituti di credito, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a predisporre per i propri dipendenti appositi corsi annuali di formazione e di aggiornamento relativi al funzionamento dei sistemi di controllo e di allarme e al loro utilizzo in caso di eventi criminosi.
      2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 20 mila euro.